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Legge 26 febbraio 1987, n. 49
Art. 1 Finalità.
Art. 2 Attività di cooperazione.
Art. 3 Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.
Art. 4 Competenza del Ministro del Tesoro.
Art. 5 Funzioni di coordinamento del Ministro del tesoro.
Art. 6 Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale.
Art. 7 Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo.
Art. 8 Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo.
Art. 9 Comitato direzionale.
Art. 10 Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
Art. 11 Interventi straordinari.
Art. 12 Unità tecnica centrale.
Art. 13 Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo.
Art. 14 Disponibilità finanziarie.
Art. 15 Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
Art. 16 Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
Art. 17 Invio in missione.
Art. 18 Doveri del personale inviato all'estero.
Art. 19 Divieto di emolumenti aggiuntivi.
Art. 20 Attestato finale.
Art. 21 Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati.
Art. 22 Dipendenti di enti pubblici.
Art. 23 Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto.
Art. 24 Trattamento economico all'estero.
Art. 25 Congedo e spese di viaggio.
Art. 26 Trattamento economico e assicurativo.
Art. 27 Missioni inferiori a quattro mesi.
Art. 28 Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative.
Art. 29 Effetti della idoneità.
Art. 30 Contributi deducibili.
Art. 31 Volontari in servizio civile.
Art. 32 Cooperanti delle organizzazioni non governative.
Art. 33 Diritti dei volontari.
Art. 34 Doveri dei volontari e dei cooperanti.
Art. 35 Servizio militare: rinvio e dispensa.
Art. 36 Banca dei dati informativi.
Art. 37 Stanziamenti.
Art. 38 Disposizioni transitorie e finali.
Art. 1 Finalità.
1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.
2. Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.
3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.
4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari
destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e
di carenze igienico-sanitarie che minacciano la
sopravvivenza delle popolazioni.
5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere
utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di
carattere militare.
Art. 2
Attività di cooperazione.
1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo
gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può
essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.
2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono
determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata
allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una
relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le
proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la
scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi,
nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la
cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il
Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla
relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c) dellarticolo 3.
3.Nell'attività di cooperazione rientrano:
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di
impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti
di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere
finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1;
b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di
organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione
allo sviluppo della Comunità economica europea;
c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica,
amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di
cooperazione allo sviluppo;
d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi
in via di sviluppo in loco
, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30
dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a
svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di
organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di
proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile
e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con
la sua diretta partecipazione;
g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la
produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;
h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche
nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi
culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo
a quelli tra i giovani;
i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e
tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in
via di sviluppo;
l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che
favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei
mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i
programmi e l'azione della Comunità europea;
m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una
maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo
dei paesi beneficiari;
m-bis) il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di
risarcimento, assistenza e riabilitazione1
.
4. Le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), h) del comma 3
possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dal successivo
articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle
province autonome e degli enti locali.
5. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono avanzare proposte
in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui
all'articolo 10. Il Comitato direzionale di cui all'articolo 9, ove ne ravvisi
l'opportunità, autorizza la stipula di apposite convenzioni con le
suddette strutture pubbliche.
Art. 3 Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la
cooperazione allo sviluppo.
1. La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del
Ministro degli affari esteri.
2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo
sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è
istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la
cooperazione allo sviluppo (CICS) 2
.
3. Il CICS è presieduto dal Ministro degli affari esteri, per delega del
Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri del
bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con
l'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in
vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della
segreteria del CICS
4. Su richiesta del suo presidente il Comitato di volta in volta può
essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del
giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il Sottosegretario per
gli affari esteri ove delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente
legge.
5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge,
il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno.
6. Il CICS:
a) stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello
stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, gli
indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le
priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento,
nonché la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie
per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima,
per gli interventi straordinari di cui all'articolo 11;
b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la
loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno
sottoporre al suo esame;
c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti
dell'attività di cooperazione e approva annualmente una relazione
predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione
svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere
corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti
delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli paesi, sulla
tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul
costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali,
multibilaterali, ordinari e straordinari nonché di quelli delle
organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al
Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria
3
.
Art. 4 Competenza del Ministro del Tesoro.
1. Il Ministro del tesoro, in conformità con i criteri stabiliti dal
CICS e d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della
programmazione economica, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo
a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle
risorse di detti organismi nonché la concessione dei contributi
obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di
sviluppo4
.
2. La partecipazione dellItalia agli organismi finanziari internazionali
multilaterali è finalizzata allattuazione degli impegni assunti
nellambito del sistema delle Nazioni unite in materia di cooperazione
allo sviluppo.
2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro degli affari esteri, predispone annualmente una
relazione sulla partecipazione dellItalia agli organismi finanziari
internazionali multilaterali. La relazione dà conto delle politiche e
delle strategie adottate, dei criteri seguiti nellerogazione dei crediti
e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri
organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in
merito dai rappresentanti italiani. La relazione, con riferimento ai singoli
organismi, indica il contributo finanziario dellItalia, il numero e la
qualifica dei funzionari italiani. Tale relazione è inviata al
Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dellarticolo 3
5
.
Art. 5 Funzioni di coordinamento del Ministro del tesoro.
1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il
Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte
di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico,
nonché tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra
iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.
2. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità agli
indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli
affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere
ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.
3. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefici previsti dalla
presente legge anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via
di sviluppo interessati iniziative proposte da organizzazioni non
governative purché adeguatamente documentate e motivate da esigenze di
carattere umanitario.
Art. 6 Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale.
1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro
degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in
consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di
Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo
rotativo costituito presso di esso.
2. In estensione a quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del
decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge
25 luglio 1956, n. 786 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro
del commercio con l'estero delega le competenze di cui al citato articolo 13,
primo comma, lettera d), al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni
finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti [abrogato]
6
.
3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti
finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di
mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di
sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel predetto
fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi
della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della
legge 3 gennaio 1981, n. 7.
4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti
di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso
reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali
acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire
l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.
Art. 7 Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo.
1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6, e con le stesse
procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con
il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese
miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di
investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri
Paesi.
2. Il CICS stabilirà:
a) la quota del Fondo di rotazione che potrà annualmente essere
impiegata a tale scopo7
.
b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto
oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della
cooperazione italiana anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari
a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare
la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale;
c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi.
3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al
Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione,
la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente
articolo.
Art. 8 Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo.
1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo
per la cooperazione allo sviluppo. Esso è presieduto dal Ministro degli
affari esteri ovvero dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui
all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:
a) nove esperti designati dalle amministrazioni dello Stato, e uno
dall'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze;
b) uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
c) uno designato dal Consiglio universitario nazionale;
d) tre designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, in rappresentanza delle regioni;
e) dieci designati da istituzioni ed enti operanti nel campo della cooperazione
allo sviluppo in ragione di metà per il settore pubblico e metà
per quello privato, assicurando in ogni caso una adeguata rappresentanza
rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende e
alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;
f) cinque designati dalle organizzazioni non governative di volontariato e non,
idonee ai sensi della presente legge;
g) tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Nella composizione del Comitato deve essere assicurata un'adeguata
rappresentanza di personalità femminili di riconosciuta esperienza nel
campo della cooperazione e della conoscenza della condizione delle donne dei
Paesi in via di sviluppo.
3. Sono membri di diritto del Comitato consultivo il Direttore generale per la
cooperazione allo sviluppo ed il Direttore generale degli affari economici del
Ministero degli affari esteri.
4. Possono essere di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni del
Comitato consultivo eminenti personalità del mondo professionale,
scientifico ed economico, nonché rappresentanti di enti e istituzioni
nazionali e internazionali e personalità interessate alla tematica della
cooperazione allo sviluppo.
5. I membri del Comitato consultivo sono nominati per quattro anni.
6. Il Comitato consultivo si riunisce in seduta plenaria almeno quattro volte
l'anno per formulare un parere sulla programmazione e sulle direttive stabilite
dal Comitato direzionale di cui all'articolo 9 e per esprimere un motivato
parere sulla relazione annuale consultiva di cui al comma 6, lettera c),
dell'articolo 3 della presente legge. I pareri espressi dal Comitato consultivo
sono trasmessi al Parlamento.
7. Il Comitato si articola in gruppi di lavoro riferiti ai settori prioritari
della cooperazione. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, il Comitato in seduta plenaria designa i gruppi di lavoro e i rispettivi
presidenti. Questi ultimi sono scelti nell'ambito dei rappresentanti di cui
alle lettere d), e), f) e g) del comma 1. I gruppi di lavoro si riuniscono
periodicamente per l'esame delle questioni attinenti alla cooperazione e per
l'elaborazione di eventuali specifici documenti.
8. I presidenti di detti gruppi di lavoro in numero non superiore a quattro, su
designazione del Comitato in seduta plenaria, fanno parte di diritto, a titolo
consultivo, del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della presente
legge.
9. La Direzione generale della cooperazione allo sviluppo è tenuta ad
assicurare ai gruppi di lavoro l'assistenza necessaria per l'attuazione dei
loro compiti, ivi compreso il supporto tecnico e la documentazione.
10. Apposita Commissione per le organizzazioni non governative, presieduta dal
Direttore generale della direzione per la cooperazione allo sviluppo e composta
da altri sette membri designati dal Ministro degli affari esteri, di cui tre
scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni stesse, due tra quelli delle
confederazioni sindacali e due tra i rappresentanti di cui alla lettera a) del
comma 1, esprime i pareri obbligatori previsti agli articoli 28, comma 1, 29,
commi 1 e 3, 31, comma 3. Essa inoltre collabora con la Direzione generale
nelle questioni attinenti alle organizzazioni non governative, alla loro
attività ed ai cooperanti e volontari da esse impiegati.
11. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei
suoi membri.
Art. 9 Comitato direzionale.
1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale
per la cooperazione allo sviluppo.
2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal
Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed
è composto da:
a) i Direttori generali del Ministero degli affari esteri;
b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del
bilancio, il Direttore generale del tesoro, il Direttore generale delle valute
del Ministero del commercio estero e quello del Mediocredito centrale.
3. I membri del Comitato direzionale potranno farsi rappresentare da loro
sostituti all'uopo designati.
4. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo:
a) definisce le direttive per l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo
3 e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai
sensi della presente legge;
b) approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di
lire;
c) approva la costituzione delle unità tecniche di cui all'articolo 10 e
le modalità per la loro formazione;
d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare
gli interventi di cui all'articolo 11, ad eccezione di quelli derivanti da casi
di calamità;
e) approva i nominativi degli esperti da inviare nei Paesi in via di sviluppo
per periodi superiori a quattro mesi;
f) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con
crediti di aiuto;
g) stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei pareri tecnici di cui
all'articolo 12;
h) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno
sottoporre al suo vaglio.
5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia
mediante apposito bollettino.
6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato
direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero
degli affari esteri e di un nucleo di valutazione tecnica composto da cinque
esperti scelti nell'ambito del personale di cui all'articolo 12.
7. Con propria delibera, il Comitato nomina i componenti della segreteria e del
nucleo di valutazione tecnica e definisce i rispettivi criteri organizzativi e
compiti.
Art. 10 Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
1. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo
2 della presente legge, è istituita, nell'ambito del Ministero degli
affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo. Essa è disciplinata dal predetto
decreto, salvo quanto previsto dalla presente legge. In seno alla Direzione
generale è istituito un ufficio di studio e proposta per la promozione
del ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica
di cooperazione.
2. In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio
decreto determina l'organizzazione della Direzione.
3. Essa opera in conformità con le direttive e deliberazioni del
Comitato direzionale e attende alla istruzione delle questioni bilaterali e
multilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e
all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attività necessarie
alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con
le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1
e 2 della presente legge.
4. La Direzione generale provvede all'istituzione, previa delibera del Comitato
direzionale di cui all'articolo 9, di unità tecniche di cooperazione
nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana.
5. La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di
Firenze, organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre
che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, anche
per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori
agro-zootecnico, forestale e agro-industriale.
Art. 11 Interventi straordinari.
1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono:
a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate
alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;
b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la
messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e
igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni
fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da
fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;
c) la realizzazione in loco
di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni,
attrezzature e derrate;
d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli
enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo
raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);
e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai
sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di
programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo.
2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono
essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo
1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale
specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico
della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
8
.
3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal
Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma
4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal
Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere
preventivo del Comitato direzionale né al visto preventivo dell'ufficio
di ragioneria di cui all'articolo 15, comma 2. La relativa documentazione
è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed
all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera9
.
4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto
di cui all'articolo 10, comma 2, ad apposita unità operativa della
Direzione generale.
Art. 12 Unità tecnica centrale.
1. A supporto dell'attività della Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica
relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione,
gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di
cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonché per le attività
di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo è
istituita l'Unità tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo.
2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10 dovrà essere
determinata l'articolazione funzionale dell'Unità tecnica centrale
nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo
l'articolazione funzionale della Direzione medesima.
3. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti
assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente
massimo di centoventi unità e da personale di supporto
tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri.
All'Unità tecnica centrale è preposto un funzionario della
carriera diplomatica.
4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine
ivi compreso il trattamento economico sono fissate con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di
cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al
riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunità economica
europea, nonché dell'esperienza professionale di cui il personale
interessato sarà in possesso al momento della stipula del contratto. Il
contratto avrà durata quadriennale rinnovabile in costanza delle
esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della
cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà
altresì prevedere le procedure concorsuali per la immissione degli
esperti di cui al comma 3 nell'Unità tecnica centrale.
5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle unità
tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 13.
6. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per
l'immissione, attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 4,
nell'Unità tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta
per cento del contingente di cui al comma 3:
a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri a
carico dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali del
Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e
presso la sede centrale del Servizio speciale di cui all'articolo 3 della legge
8 marzo 1985, n. 73, da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore
della presente legge;
b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgono attività da almeno
due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel
settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla data di entrata
in vigore della presente legge.
7. Tale titolo di precedenza può essere fatto valere dagli interessati
con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verrà verificata
con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di
amministrazione del Ministero degli affari esteri.
9. In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla istituzione
dell'Unità tecnica centrale, la dotazione organica delle qualifiche
funzionali del Ministero degli affari esteri è accresciuta di 25 posti
alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni
aggiuntive per profili professionali è stabilita con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica. Con la stessa procedura può essere modificata la ripartizione
degli anzidetti posti di organico aggiuntivo tra le qualifiche funzionali
sempre che intervengano modifiche nei pertinenti profili. Il personale che
presti servizio a tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento per
la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai sensi
della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno un anno alla data di entrata in
vigore della presente legge svolgendo mansioni di supporto amministrativo,
può essere ammesso entro sei mesi a sostenere, a domanda, una prova
selettiva per l'immissione nel contingente aggiuntivo di organico di cui al
presente comma, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle mansioni svolte.
Con il decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di
amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalità di
svolgimento delle prove selettive.
10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire un
miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento: «Riordinamento del Ministero degli affari esteri».
11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13 Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di
sviluppo
.
1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei
Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento
diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.
2. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità
tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da esperti tecnico-amministrativi
assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
nonché da personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con
contratti a tempo determinato.
3. I compiti delle unità tecniche consistono:
a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di
informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle
iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;
b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione
sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla
cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da
organismi internazionali;
c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione
in atto;
d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei
beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento
delle iniziative di cooperazione nel Paese.
4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto
dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12, che risponde, anche
per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi di cui al comma 5, al capo
della rappresentanza diplomatica competente per territorio.
5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per
l'espletamento dei compiti ad esse affidati.
Art. 14 Disponibilità finanziarie.
1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti
salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto
e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi
internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità
europea, sono costituiti:
a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le
modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto
1988, n. 362;
b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in
via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la
cooperazione allo sviluppo;
c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività
della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.
2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del
Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.
3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e
di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge
che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro
delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione
di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi
di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle
medesime finalità10
.
Art. 15 Autonomia finanziaria della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo.
1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle
finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato, nei limiti della presente legge11
.
2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di
ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle
funzioni proprie delle ragionerie centrali12
.
3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via
successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro
definizione.
4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti
presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio
è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine
di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione
generale. Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla
Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti
sottoposti al controllo13
.
5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione
previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo può stipulare, previa delibera del Comitato direzionale,
convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato.
6. Per singole iniziative motivate da documentate esigenze dei Paesi
beneficiari ciò può avvenire eccezionalmente anche in forma
diretta e a trattativa privata e previa autorizzazione del Comitato
direzionale. Queste eccezionalità saranno specificatamente motivate
nella relazione del Ministro degli esteri al Parlamento di cui all'articolo 3,
comma 6, lettera c) [abrogato]14
.
7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole
iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da
specifica valutazione dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo
12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni
tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'articolo 9, comma
5.
8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può
predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato
direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a
singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e
indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate
ai sensi della presente legge.
9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate
nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro
degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli
di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato
di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma
1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo
speciale per la cooperazione allo sviluppo15
.
10. Per l'espletamento delle attività contabili e di erogazione connesse
con l'attività di cooperazione, la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo è autorizzata dal Comitato direzionale a
stipulare convenzioni con uno o più istituti di credito di diritto
pubblico e casse di risparmio e costituire a tal fine appositi conti alimentati
con prelevamenti sui fondi speciali istituiti presso la tesoreria centrale.
Gli istituti convenzionati rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti
secondo le norme di legge [abrogato]16
.
Art. 16 Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo.
1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo è costituito da:
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o
nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive
istituzioni, nel limite massimo di sette unità;
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi
dell'articolo 12;
d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti
pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi
internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità,
assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base
di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c).
2. Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati
a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso la Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo e all'estero, in soprannumero al contingente
fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 5 gennaio 1967 [abrogato]17
.
Art. 17 Invio in missione.
1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro
mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è tratto
dalle seguenti categorie:
a) personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti
locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato
presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
b) personale a contratto di cui all'articolo 12 e quello previsto dall'articolo
16, comma 1, lettera e);
c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto
privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal Comitato
direzionale.
Art. 18 Doveri del personale inviato all'estero.
1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione è tenuto
ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alle finalità
della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non
può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di
carattere militare.
2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio
sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale,
anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato
propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle
amministrazioni di rispettiva appartenenza.
Art. 19 Divieto di emolumenti aggiuntivi.
1. Il personale di cui all'articolo 17 non può percepire nel Paese di
impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto
dall'amministrazione italiana.
Art. 20 Attestato finale.
1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli
interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di
cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 un apposito attestato da cui
risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.
2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a
servizio presso la pubblica amministrazione:
a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione
alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;
b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni
generali sul collocamento.
3. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite
massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.
4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di
servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma
1, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad
analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale,
in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della
carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio.
Art. 21 Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e
magistrati.
1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 17, lettera
a), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con
decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e della
funzione pubblica.
2. Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a
disposizione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo:
a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso
dipendente;
b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello
Stato;
c) con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con l'ente pubblico
interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.
3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal
Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e
giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire
gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico
dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di
aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle
indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a
determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati
all'effettiva prestazione del servizio in Italia.
5. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a quattro mesi
né superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di
collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessità del
programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può
essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del
Comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può
essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non
per un programma diverso da quello precedentemente svolto.
6. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti e
ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo con
assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi dei precedenti commi del
presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo
sviluppo.
Art. 22 Dipendenti di enti pubblici.
1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti,
compresi le strutture del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici
sperimentali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, possono collocare
in aspettativa, per un periodo non superiore all'incarico, personale
dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con
i Paesi in via di sviluppo.
2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui
all'articolo 21 a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il
personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, l'intero onere
relativo a tali assegni comprese le indennità di aggiornamento e
di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera
assorbita dall'indennità di servizio all'estero è assunto
dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni
assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo all'amministrazione di
appartenenza.
Art. 23 Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto.
1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in
Paesi in via di sviluppo dal personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17
è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi
alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di
istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
2. Al personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 si applica inoltre la
disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in
residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di
quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al
decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i
Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso in quanto
non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle
medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre
completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione
di un terzo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli
insegnanti ed al personale docente di volo di ogni ordine e grado, che sia
destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che
dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.
4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo
è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento
prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei
concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado
in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti
richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.
Art. 24 Trattamento economico all'estero.
1. Il personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), percepisce, durante il
servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi
previsti per l'interno, una indennità di servizio all'estero stabilita
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro. Tale decreto determina altresì ogni altra competenza e
provvidenza.
2. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale
di cui all'articolo 17 il Ministro degli affari esteri farà riferimento,
per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo
europeo di sviluppo della Comunità economica europea per il personale
omologo impiegato nei programmi di sviluppo.
Art. 25 Congedo e spese di viaggio.
1. Al personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), spetta un congedo
ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non
inferiore a trentasei giorni all'anno.
2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale
l'indennità di servizio di cui all'articolo 24.
3. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli
effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto
mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del
rimborso saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.
Art. 26 Trattamento economico e assicurativo.
1. Il personale di cui all'articolo 17, lettera c), assunto con contratto di
diritto privato a tempo determinato può essere utilizzato nei limiti di
un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari
esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Nella medesima forma sono stabilite le condizioni generali del contratto e
il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto
personale.
3. Tale trattamento deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento
del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi
dell'articolo 17, lettera a).
4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico
dell'amministrazione o dell'ente assuntore alle assicurazioni per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti,
nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni
sanitarie.
5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4, sono regolati da apposite
convenzioni concluse dall'amministrazione o dall'ente assuntore con gli
istituti assicurativi.
6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni
convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
7. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle
assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad
assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della
integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità
contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di una
indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di
servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra
persona designata dal dipendente a contratto.
Art. 27 Missioni inferiori a quattro mesi.
1. Il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 nonché esperti e
tecnici qualificati designati allo scopo dal Direttore generale per la
cooperazione allo sviluppo possono essere inviati all'estero per brevi missioni
di durata inferiore a quattro mesi e per le finalità previste
nell'articolo 1, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente di
appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o con decreto della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nel quale viene
determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del
relativo trattamento economico.
2. L'ammontare dell'indennità è determinato con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto
conto dei trattamenti previsti per le missioni di cui all'articolo 17.
Art. 28 Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non
governative.
1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di
idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto dal Ministro degli
affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non
governative, di cui all'articolo 8, comma10. Tale Commissione esprime pareri
obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni
professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e
perfezionamento tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti
impiegati dalle organizzazioni non governative.
2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di
programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la
selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per
attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di
sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività
possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di
informazione e di educazione allo sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli
affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative
può essere dato per uno o più settori di intervento sopra
indicati, a condizione che le medesime:
a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato
membro dellUnione europea o di altro Stato aderente allAccordo
sullo Spazio economico europeo18
;
b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di
cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;
c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare
ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da
altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro,
né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o
privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività
previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato
necessari;
f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno
tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori
per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;
g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della
qualifica;
h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la
tenuta della contabilità;
i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di
avanzamento dei programmi in corso.
Art. 29 Effetti della idoneità.
1. Il Comitato direzionale verifica ai fini dell'ammissione ai benefici
della presente legge la conformità, ai criteri stabiliti dalla
legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni
non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le
organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10.
2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo
svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non
superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve
essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette,
di finanziamento salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32,
comma 2-ter. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di
realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati
dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
19
.
3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la
determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del
Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni
non governative.
4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non
governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali,
attività di natura non commerciale.
Art. 30 Contributi deducibili.
1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e
giuridiche in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi
dell'articolo 28 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini
dell'imposta sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le persone fisiche e
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 598, per le persone giuridiche, nella misura massima del 2 per cento di
detto reddito [abrogato]20
.
Art. 31 Volontari in servizio civile.
1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio
civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze
tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle
esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di
idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca
prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione
internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di
almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano
impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei
Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29.
2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel
quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento
economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale
sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I
volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in
aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), sono iscritti a
loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei
lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie,
limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma
del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei
volontari. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno
definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga
alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni.
2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli
importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con
apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede
direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche
assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro
favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al
pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del
comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non
governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1,
lettera a), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico
delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre
la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni
21
.
3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le
organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di
congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto
anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a
svolgere funzioni di rilevante responsabilità.
4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo
all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla
formazione.
5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la
registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve
verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e
3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per
territorio ai fini previsti dall'articolo 34.
Art. 32 Cooperanti delle organizzazioni non governative.
1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare
nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della
presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei
pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1,
lettera a), cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze
tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali
necessarie, che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro
autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di
durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante
responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui
sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato
direzionale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma
1022
.
2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale
conformità nonché la congruità con il programma di
cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di
cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o
da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni
per la durata del contratto di cooperazione23
.
2-bis. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso
la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a
loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei
lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie,
limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma
del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei
cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno
definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga
alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I
contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con
apposito decreto interministeriale24
.
2-ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si
iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2-bis sono posti integralmente a
carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti
ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di
infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali
che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della
Commissione per le organizzazioni non governative25
.
2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato
nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 2026
.
3. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per
territorio ai fini previsti dall'articolo 3427
.
Art. 33 Diritti dei volontari.
1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di
volontari in servizio hanno diritto:
a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non
di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi
contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per
intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli
aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il
diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al
dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;
b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;
c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del
D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative,
relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora
beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.
2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti da esse
dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la
possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo
determinato.
Art. 34 Doveri dei volontari e dei cooperanti.
1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata
per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti
alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per
territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività
di cooperazione.
2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme
alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere
impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.
3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni
non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia
mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal
volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non
governative è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile. In
caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto di cui al
presente comma, o di grave mancanza accertata nelle debite forme
ai doveri di cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli
31 o 32, è risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti
decadono dai diritti previsti dalla presente legge28
.
4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei
volontari e dei cooperanti:
a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la
loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la
riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;
b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera
mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il
regolare svolgimento di essa.
5. Gli organismi non governativi idonei possono risolvere anticipatamente i
contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del
cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo
assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima
29
.
Art. 35 Servizio militare: rinvio e dispensa.
1. I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi
dell'articolo 31 in Paesi in via di sviluppo e che debbano ancora effettuare il
servizio militare obbligatorio di leva, possono, in tempo di pace, chiederne
il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo
per la durata del servizio all'estero, a condizione che il richiedente sia
sottoposto a visita medica ed arruolato.
2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi
suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare
hanno diritto ad ottenere in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero
della difesa.
3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono
stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
degli affari esteri.
4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il
servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di
un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se
l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 34 o per
documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in
posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente
computato ai fini della ferma militare obbligatoria.
Art. 36 Banca dei dati informativi.
1. E' istituita presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i
programmi connessi con l'attività di cooperazione disciplinata dalla
presente legge e la relativa documentazione.
2. L'accesso alla banca dati è pubblico salvo i limiti previsti
dall'ordinamento.
3. Le modalità di accesso saranno disciplinate dal regolamento di cui
all'articolo 38.
4. In attesa dell'entrata in funzione della banca dati, la Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo è tenuta comunque a garantire
l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.
Art. 37 Stanziamenti.
1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale
dei fondi destinati per il triennio successivo alla «Cooperazione allo
sviluppo», bilaterale e multilaterale.
2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati
all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere
calcolati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.
3. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di
cooperazione sono integrati di diritto dalle somme stanziate e non erogate alla
data di entrata in vigore della presente legge, in base alle preesistenti
disposizioni di legge sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e sugli
interventi straordinari contro la fame nel mondo [soppresso]
30
.
4. Con gli stanziamenti disposti sull'apposita rubrica di cui all'articolo 14,
comma 1, lettera a), la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
è autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui
agli articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il
funzionamento della Direzione generale stessa e della Segreteria del CICS, del
Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi
fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e
operativo, direttamente e senza le formalità previste nell'articolo 24
del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni; per
l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente
personale ordinario, comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in
Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di
controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonché
per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità
di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali,
invitate per la trattazione, con la Direzione generale, dei problemi
attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo
sviluppo. Il CICS determina sulla base delle esigenze di programmazione annuale
o pluriennale la quota massima di stanziamento sul fondo da destinare alle
spese di cui al presente comma, tenendo con
to che in nessun caso detta quota potrà superare la media delle spese di
funzionamento riscontrate nel triennio precedente31
.
Art. 38 Disposizioni transitorie e finali.
1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri,
sentito il Ministro del tesoro nonché le altre amministrazioni dello
Stato interessate, sarà emanato il regolamento contenente le norme di
esecuzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
all'emanazione dei decreti di attuazione del Ministro degli affari esteri, il
Comitato direzionale, anche nella composizione di cui all'articolo 9,
impartisce le direttive per assicurarne l'immediata operatività e per
garantire la continuità delle iniziative in corso di attuazione alla
data del 28 febbraio 1987 in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38 , e 8 marzo
1985, n. 73 . A tale fine il Comitato direzionale adotta, con propria
delibera, i provvedimenti necessari, ivi compresa la proroga di tutti i
contratti, anche di lavoro.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Comitato direzionale esamina le singole iniziative di cui al comma 1, verifica
il relativo stadio di attuazione, adotta, ove necessario, i provvedimenti
adeguati, e delibera quali devono essere attribuite alla gestione
dell'unità operativa di cui al comma 4 dell'articolo 11. Fino a tale
momento la gestione operativa delle iniziative è assicurata dagli uffici
esistenti.
3. Gli organismi di amministrazione attiva, di controllo e consultivi, previsti
dalla presente legge, sono istituiti entro trenta giorni dalla entrata in
vigore della legge stessa.
4. La documentazione, anche contabile, delle precedenti gestioni istituite in
base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38 , e 8 marzo 1985, n. 73, è
trasferita al Comitato direzionale alla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Le leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985, n. 73, sono abrogate.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.