Sezione II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale
10.
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le
associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli
altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a
) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e
storico di cui alla
legge 1° giugno 1939, n. 1089
, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al
D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'
articolo
7
del
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da
fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed
altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo
modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai
sensi dell'
articolo
17
della
legge 23 agosto 1988, n. 400
(17)
;
b
) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c
) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla
lettera
a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d
) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e
) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse;
f
) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui all'
articolo
3, comma 190
, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662
, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g
) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h
) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i
) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non
lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS»
(18)
.
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà
sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle
attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria,
dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono
rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli
altri soggetti indicati alla lettera
a
) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefìci a:
a
) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari;
b
) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
2-
bis
. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera
a
), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con
utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni
appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano
prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera
a
), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale
(19)
.
3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate
anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie
dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli
altri soggetti indicati alla lettera
a
) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla
lettera
a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano
comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le
attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza
sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e
valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla
legge 1° giugno 1939, n. 1089
, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'
articolo
7
del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti
di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dell'
articolo
17
della
legge 23 agosto 1988, n. 400
, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per
le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione
centrale dello Stato
(20)
.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le
attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione,
sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei
diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera
a
), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le
attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in
quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse
è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di
ciascuno dei settori elencati alla lettera
a
) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e
che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di
gestione:
a
) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di
controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne
facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini
entro il secondo grado, nonché alle società da questi
direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni
più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi,
nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8)
della lettera
a
) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai
soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi
significato puramente onorifico e valore economico modico;
b
) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni
economiche, siano superiori al loro valore normale;
c
) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di
emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645
, e dal
decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239
, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336
, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio
sindacale delle società per azioni;
d
) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni
specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e
) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del
20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per
le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera
h
) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere
h) ed
i
) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e
delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266
, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai
sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49
, e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381
, nonché i consorzi di cui all'
articolo
8
della predetta
legge n. 381 del 1991
che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative
sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli
organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle
cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991
, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991
(21)
.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera
e
), della
legge 25 agosto 1991, n. 287
, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attività elencate alla lettera
a
) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera
c
) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni
anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali
attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste
all'articolo 20-
bis
del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ,
introdotto dall'articolo 25, comma 1
(22)
.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società
commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla
legge 30 luglio 1990, n. 218
, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le
associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria
(23)
.
(17)
In attuazione di quanto disposto dal presente numero vedi il
D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135
.
(18)
Vedi, anche, l'
art.
14, comma 1
,
D.L. 14 marzo 2005, n. 35
.
(19)
Comma aggiunto dal
comma 4 dell'art. 30
,
D.L. 29 novembre 2008, n. 185
, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(20)
Comma così modificato dall'
art.
5
,
D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422
(Gazz. Uff. 9 dicembre 1988, n. 287).
(21)
Comma così modificato dall'
art.
5
,
D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422
(Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Vedi, anche, l'
art.
14, comma 1
,
D.L. 14 marzo 2005, n. 35
e il
comma 5 dell'art. 30
,
D.L. 29 novembre 2008, n. 185
.
(22)
Vedi, anche, l'
art.
14, comma 1
,
D.L. 14 marzo 2005, n. 35
.
(23)
Per la disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di
solidarietà sociale vedi la
L. 25 giugno 2003, n. 155
.