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Art. 4. Persone svantaggiate.
Art. 5. Convenzioni.
Art. 6. Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
Art. 7. Regime tributario.
Art. 8. Consorzi.
Art.
9. Normativa regionale.
Art.
10. Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti
attività di assistenza e di consulenza.
Art.
11. Partecipazione delle persone giuridiche.
Art.
12. Disciplina transitoria.
Art. 1.
Definizione.
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate1 .
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3.
La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di
«cooperativa sociale».
Art. 2. Soci volontari
.
1.
Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative
sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro
attività gratuitamente.
2.
I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il
loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei
soci.
3.
Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge
in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo
dei premi e delle prestazioni relative2
.
4.
Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti
dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5.
Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da
effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni
pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in
misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di
operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei
soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta
eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.
Art. 3. Obblighi e divieti
.
1.
Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti
mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.
2.
Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa
sociale comporta la cancellazione dalla «sezione cooperazione
sociale» prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come
modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge,
nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma
1, della presente legge.
3.
Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.
Art. 4. Persone svantaggiate.
1.
Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, anche
giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i
condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al
lavoro allesterno ai sensi dellarticolo 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone
svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e
con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le
cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni
3
.
2.
Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta
per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona
svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica
amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3.
Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria
previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente
alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente
articolo, con leccezione delle persone di cui al coma 3-bis, sono ridotte
a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali
relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate
negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici
giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai
sensi dellarticolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni
con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi
di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi
successivo alla cessazione dello stato di detenzione4
.
Art. 5. Convenzioni.
1.
Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali
a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di
contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le
cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri
della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da
quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto
dellIVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie
in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate
di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1, le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per liscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dellIVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolari donere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, lobbligo di eseguire il contratto con limpiego delle persone svantaggiate di cui allarticolo 4, comma 1, e con ladozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica delle capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dellaggiudicazione dellappalto 5 .
Art. 6. Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, è aggiunto in fine, il seguente comma:
«Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale»;
b) all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale».
c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole:
«Sezione cooperazione sociale».
d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta»6 .
Art. 7. Regime tributario.
1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.
3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:
«41-bis. Prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale, o in comunità e simili, o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale»7 .
Art. 8. Consorzi.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.
Art. 9. Normativa regionale.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.
Art. 10. Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza.
1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Art. 11. Partecipazione delle persone giuridiche.
1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
Art. 12. Disciplina transitoria.
1.
Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore
della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle
disposizioni in essa previste.
2.
Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme
della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli
2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le
modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto
costitutivo.