Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
Pubblicata nella Gazz. Uff. del 27 dicembre 2000, n. 300.
Art. 1 Finalità e oggetto della legge.
Art. 2 Associazioni di promozione sociale.
Art. 3 Atto costitutivo e statuto.
Art. 4 Risorse economiche.
Art. 5 Donazioni ed eredità.
Art. 6 Rappresentanza.
Art. 7 Registri.
Art. 8. Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri
nazionale, regionali e provinciali.
Art. 9
Atti soggetti ad iscrizione nei registri.
Art. 10 Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle
cancellazioni.
Art. 11 Istituzione e composizione dellOsservatorio nazionale.
Art. 12 Funzionamento e attribuzioni.
Art. 13 Fondo per lassociazionismo.
Art. 14 Osservatori regionali.
Art. 15 Collaborazione dellISTAT.
Art. 16 Rapporti con lOsservatorio nazionale per il volontariato.
Art. 17 Partecipazione alla composizione del CNEL.
Art. 18 Prestazioni degli associati.
Art. 19 Flessibilità nellorario di lavoro.
Art. 20 Prestazioni in favore dei familiari degli associati.
Art. 21 Imposta sugli intrattenimenti.
Art. 22
Erogazioni liberali.
Art. 23 Tributi locali.
Art. 24 Accesso al credito agevolato e privilegi.
Art. 25 Messaggi di utilità sociale.
Art. 26 Diritto allinformazione ed accesso ai documenti
amministrativi.
Art. 27 Tutela degli interessi sociali e collettivi.
Art. 28 Accesso al Fondo sociale europeo.
Art. 29 Norme regionali e delle province autonome.
Art. 30 Convenzioni.
Art. 31 Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni
pubbliche.
Art. 32 Strutture per lo svolgimento delle attività sociali.
Art. 33 Copertura finanziaria.
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Finalità e oggetto della legge.
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dellassociazionismo
liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in
tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua
autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di
finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e
spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4,
secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e
norme per la valorizzazione dellassociazionismo di promozione sociale e
stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di
nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già
esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.
Art. 2 Associazioni di promozione sociale.
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni
riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o
federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità
sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel
pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli
effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali,
le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di
categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela
esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i
circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono
limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di
qualsiasi natura in relazione allammissione degli associati o prevedono
il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che,
infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla
titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 3 Atto costitutivo e statuto.
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel
quale deve tra laltro essere indicata la sede legale. Nello statuto
devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) loggetto sociale;
c)
lattribuzione della rappresentanza legale dellassociazione;
d)
lassenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle
attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati,
anche in forme indirette;
e)
lobbligo di reinvestire leventuale avanzo di gestione a favore di
attività istituzionali statutariamente previste;
f)
le norme sullordinamento interno ispirato a princìpi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la
previsione dellelettività delle cariche associative. In relazione
alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la
solidarietà sociale, sentito lOsservatorio nazionale di cui
allarticolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g)
i criteri per lammissione e lesclusione degli associati ed i loro
diritti e obblighi;
h)
lobbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè
le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi
statutari;
i) le modalità di scioglimento dellassociazione;
l)
lobbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento,
cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità
sociale.
Art. 4 Risorse economiche.
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il
loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a)
quote e contributi degli associati;
b)
eredità, donazioni e legati;
c)
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nellambito dei fini statutari;
d)
contributi dellUnione europea e di organismi internazionali;
e)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f)
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g)
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i)
altre entrate compatibili con le finalità sociali
dellassociazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla
conservazione della documentazione, con lindicazione dei soggetti
eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere
b), c), d), e)
, nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera
g),
della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle
detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui
allarticolo 22.
Art. 5 Donazioni ed eredità.
1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica
possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti
testamentari, con lobbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite
al conseguimento delle finalità previste dallatto costitutivo e
dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai
fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e
2660 del codice civile.
Art. 6 Rappresentanza.
1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono
rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è
conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
lassociazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i
loro diritti sul patrimonio dellassociazione medesima e, solo in via
sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in
nome e per conto dellassociazione.
Capo II REGISTRI E OSSERVATORI DELLASSOCIAZIONISMO
Sezione I Registri nazionale, regionali e provinciali
Art. 7 Registri.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli
affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dellapplicazione della presente legge, le
associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei
requisiti di cui allarticolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno.
Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie,
umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono
quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti
province del territorio nazionale.
3. Liscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere
nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo
dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati,
mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di
cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono,
rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono
iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui
allarticolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.
Art. 8. Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri
nazionale, regionali e provinciali.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento
che disciplina il procedimento per lemanazione dei provvedimenti di
iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel
registro nazionale di cui allarticolo 7, comma 1, e la periodica
revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241
1รน
.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con
proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, listituzione dei registri di cui allarticolo 7,
comma 4, i procedimenti per lemanazione dei provvedimenti di iscrizione e
di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito
regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la
periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei
princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province
autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri
allOsservatorio nazionale di cui allarticolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui
al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e
possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato,
liscrizione si intenda assentita.
4. Liscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare
le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e
dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
Art. 9 Atti soggetti ad iscrizione nei registri.
1. Nei registri di cui allarticolo 7 devono risultare latto
costitutivo, lo statuto, la sede dellassociazione e lambito
territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni
dellatto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le
deliberazioni di scioglimento.
Art. 10 Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle
cancellazioni.
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti
di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si
tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la
solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere
vincolante dellOsservatorio nazionale di cui allarticolo 11; nel
caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o
nellambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente
della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante
dellosservatorio regionale previsto dallarticolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti
di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso
al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di
consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni
dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse
modalità entro sessanta giorni.
Sezione II Osservatorio nazionale e osservatori regionali
dellassociazionismo
Art. 11 Istituzione e composizione dellOsservatorio nazionale.
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà
sociale, è istituito lOsservatorio nazionale
dellassociazionismo, di seguito denominato «Osservatorio»,
presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26
membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale
maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i
nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai
rispettivi livelli.
3. LOsservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di
espressione delle associazioni.
4. LOsservatorio si riunisce al massimo otto volte lanno, dura in
carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più
di due mandati.
5. Per il funzionamento dellOsservatorio è autorizzata la spesa
massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere
dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di
elezione dei membri dellOsservatorio nazionale da parte delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento
dellOsservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane
e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
Art. 12 Funzionamento e attribuzioni.
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti lOsservatorio, che ha sede presso
il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro
sessanta giorni dallinsediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le
procedure per la gestione delle risorse assegnate allOsservatorio e i
rapporti tra lOsservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.
3. AllOsservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a)
assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per
gli affari sociali, nella tenuta e nellaggiornamento del registro
nazionale;
b)
promozione di studi e ricerche sullassociazionismo in Italia e
allestero;
c)
pubblicazione di un rapporto biennale sullandamento del fenomeno
associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e
regionale sullassociazionismo;
d)
sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento
delle attività associative nonché di progetti di
informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente
legge
2
;
e)
pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre
iniziative volte alla diffusione della conoscenza dellassociazionismo,
al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
f)
approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con
gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui
allarticolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per
favorire lapplicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
g)
promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le
associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni
straniere;
h)
organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale
sullassociazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le
associazioni interessate;
i)
esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni
iscritte nei registri di cui allarticolo 7, loro determinazione e
trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti lOsservatorio si avvale delle
risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli
affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490
milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 13 Fondo per lassociazionismo.
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per lassociazionismo,
finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui
alle lettere
d) e
f) del comma 3 dellarticolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire
4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a
decorrere dal 2002.
Art. 14 Osservatori regionali.
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per lassociazionismo con
funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge
regionale di cui allarticolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo e
dellarticolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150
milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 15 Collaborazione dellISTAT.
1. LIstituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire
allOsservatorio adeguata assistenza per leffettuazione di indagini
statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime
materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue
a decorrere dal 2001.
Art. 16 Rapporti con lOsservatorio nazionale per il volontariato.
1. LOsservatorio svolge la sua attività in collaborazione con
lOsservatorio nazionale per il volontariato di cui allarticolo 12
della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2. LOsservatorio e lOsservatorio nazionale per il volontariato sono
convocati in seduta congiunta almeno una volta allanno, sotto la
presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.
Art. 17 Partecipazione alla composizione del CNEL.
1. LOsservatorio e lOsservatorio nazionale per il volontariato
designano dieci membri del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro
(CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale
e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2. Lalinea del comma 1 dellarticolo 2 della legge 30 dicembre 1986,
n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale
delleconomia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti
delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato
e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre
al presidente, secondo la seguente ripartizione».
3. Allarticolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il
numero I), è inserito il seguente:
«1-
bis)
dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati
dallOsservatorio nazionale dellassociazionismo e cinque designati
dallOsservatorio nazionale per il volontariato;».
4. Allarticolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2
è inserito il seguente:
«2-bis.
I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le
designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri».
5. Per gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482
milioni annue a decorrere dal 2001.
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione I Prestazioni degli associati
Art. 18 Prestazioni degli associati.
1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle
attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri
associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità,
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
anche ricorrendo a propri associati.
Art. 19 Flessibilità nellorario di lavoro.
1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base
alle convenzioni di cui allarticolo 30, i lavoratori che facciano parte
di associazioni iscritte nei registri di cui allarticolo 7 hanno diritto
di usufruire delle forme di flessibilità dellorario di lavoro o
delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi,
compatibilmente con lorganizzazione aziendale.
Sezione II Prestazioni in favore dei familiari degli associati
Art. 20 Prestazioni in favore dei familiari degli associati.
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei
familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle
rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400
milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 21 Imposta sugli intrattenimenti.
1. In deroga alla disposizione di cui allarticolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da
ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i
contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono
alla formazione della base imponibile, ai fini dellimposta sugli
intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500
milioni a decorrere dal 2002.
Art. 22 Erogazioni liberali.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 13-
bis
:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la
lettera
i-ter) è aggiunta la seguente:
«i-
quater)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di
lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica lultimo periodo
della lettera
i-bis)»;
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci
di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società
medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere
a), g), h), h-bis), i) ed
i-bis)
» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere
a), g), h), h-bis), i), i-bis) e
i-quater)»;
b)
allarticolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale
deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera
c-septies) è aggiunta la seguente:
«c-octies)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di
lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge»
3
;
c) allarticolo 110-
bis
, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non
commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere
a), g), h), h-bis), i) ed
i-bis) del comma 1 dellarticolo 13-
bis
» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere
a), g), h), h-bis), i), i-bis) e
i-quater)
del comma 1 dellarticolo 13-
bis»;
d)
allarticolo 113, comma 2-
bis
, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed
enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere
a), g), h), h-bis), i) ed
i-bis)
del comma 1 dellarticolo 13-
bis
» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere
a), g), h), h-bis), i), i-bis) e
i-quater)
del comma 1 dellarticolo 13-
bis»;
e)
allarticolo 114, comma 1-
bis
, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non
commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere
a), g), h), h-bis),
i) ed
i-bis)
del comma 1 dellarticolo 13-
bis
» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere
a), g), h), h-bis), i), i-bis) e
i-quater)
del comma 1 dellarticolo 13-
bis».
2. Per gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000
milioni a decorrere dal 2002.
Art. 23 Tributi locali.
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria
competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in
situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni.
Art. 24 Accesso al credito agevolato e privilegi.
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le
cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato,
alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei rispettivi registri che, nellambito delle convenzioni di cui
allarticolo 30, abbiano ottenuto lapprovazione di uno o più
progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle
finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei
servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni
mobili del debitore ai sensi dellarticolo 2751-
bis
del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nellordine dei privilegi,
subito dopo i crediti di cui alla lettera
c)
del secondo comma dellarticolo 2777 del codice civile.
Art. 25 Messaggi di utilità sociale.
1. Ai sensi dellarticolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la
Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di
utilità sociale ricevuti dallOsservatorio.
2. Allarticolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo
le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali,».
Art. 26 Diritto allinformazione ed accesso ai documenti
amministrativi.
1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di
accesso ai documenti amministrativi di cui allarticolo 22, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle
associazioni di promozione sociale.
Art. 27 Tutela degli interessi sociali e collettivi.
1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a)
a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da
terzi, a tutela dellinteresse dellassociazione;
b)
ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni
derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità
generali perseguite dallassociazione;
c)
a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per lannullamento di
atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle
finalità di cui alla lettera
b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad
intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dellarticolo 9 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 28 Accesso al Fondo sociale europeo.
1. Il Governo, dintesa con le regioni e con le province autonome di
Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire laccesso delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai
finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonché, in collaborazione
con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare laccesso
ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati
membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
Art. 29 Norme regionali e delle province autonome.
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dellassociazionismo
di promozione sociale, salvaguardandone lautonomia di organizzazione e
di iniziativa.
Art. 30 Convenzioni.
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con
le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri
di cui allarticolo 7, per lo svolgimento delle attività previste
dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
lesistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità
le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere
forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità
nonchè le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante
convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale
attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento
dellattività stessa, nonchè per la responsabilità
civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con
il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche
numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale
della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dellente con il
quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni
stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 31 Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni
pubbliche.
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e
quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per
lutilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e
iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel
rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi
o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee
alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di
cui allarticolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali
autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle
predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono
rilasciate alla condizione che laddetto alla somministrazione sia
iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare
attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali
attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative
secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le
proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con lobbligo di
specificare che esse sono riservate ai propri associati.
Art. 32 Strutture per lo svolgimento delle attività sociali.
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato
beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini
istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di
volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento
delle loro attività istituzionali.
2. Allarticolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la
lettera
b), è inserita la seguente:
«b-bis)
ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali;».
3. Allarticolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le
parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti:
«nonché ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dallattuazione del
presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a
decorrere dallanno 2000.
4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si
svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni
duso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di
restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di
straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le
finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature
e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad
usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le
facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto
attiene allaccesso al credito agevolato.
Capo IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33 Copertura finanziaria.
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato
nella misura di lire 10.000 milioni per lanno 2000, di lire 98.962
milioni per lanno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere
dallanno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nellambito
dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per lanno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per lanno 2000,
lire 90.762 milioni per lanno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere
dallanno 2002, laccantonamento relativo al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni
per lanno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dallanno 2002,
laccantonamento relativo al Ministero dellambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.