LEGGE 11 agosto 1991, n. 266
Legge-quadro sul volontariato.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1991, n. 196.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Art. 1 Finalità e oggetto della legge.
Art. 2 Attività di volontariato.
Art. 3 Organizzazioni di volontariato.
Art. 4 Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
Art. 5 Risorse economiche.
Art. 6 Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle
regioni e dalle province autonome.
Art. 7 Convenzioni.
Art. 8 Agevolazioni fiscali.
Art. 9 Valutazione dell'imponibile.
Art. 10 Norme regionali e delle province autonome.
Art. 11 Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.
Art. 12 Osservatorio nazionale per il volontariato.
Art. 13 Limiti di applicabilità.
Art. 14 Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.
Art. 15 Fondi speciali presso le regioni.
Art. 16 Norme transitorie e finali.
Art. 17 Flessibilità nell'orario di lavoro.
Art. 1 finalità e oggetto della legge.
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle
finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo
Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli
enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui
debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi
rapporti.
Art. 2 Attività di volontariato.
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite
l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate
dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle
organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di
contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Art. 3 Organizzazioni di volontariato.
1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo
liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui
all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che
ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite
di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a
quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che
l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini
di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la
gratuità delle cariche associative nonché la gratuità
delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di
esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere
altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono
risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le
modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli
aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari
al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare
lattività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante
strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito
di strutture pubbliche o con queste convenzionate
Art. 4 Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che
prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche
numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Art. 5 Risorse economiche.
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica,
iscritte nei registi di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili
registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria
attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice
civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti
testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al
conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto
costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della
trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del
codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni
di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che
residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo
le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in
mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art. 6 Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle
regioni e dalle province autonome.
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei
registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai
contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per
beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui,
rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di
volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla
richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione
periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e
l'effettivo svolgimento dellattività di volontariato da parte
delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la
cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento
di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera
di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito
del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La
decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei
registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo
12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della
documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con
l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti1
.
Art. 7 Convenzioni.
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti
pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato
iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino
attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza
delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le
attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei
diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di
verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità
nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale
della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale
viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 8 Agevolazioni fiscali.
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e
quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non
si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di
eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle
organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato
dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è
aggiunto il seguente; «1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma
1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure
volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle
organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di
solidarietà, purché le attività siano destinate a
finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa
vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due
anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui
alla lettera a)
del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle
predette erogazioni, al sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un
ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di
impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del
2 per cento degli utili dichiarati e fine ad un massimo di lire 100
milioni».
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali
non costituiscono redditi imponibili al fini dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora
sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di
marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro
delle finanze con proprio decreto, di concerto con il ministro per gli affari
sociali2
.
Art. 9 Valutazione dell'imponibile.
Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982 n.
954.
Art. 10 Norme regionali e delle province autonome.
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di
organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo
svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di
volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture
convenzionate con le regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori
in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta
delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione
ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle
attività di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e
aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni dalle province
autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle
organizzazioni stesse.
Art. 11 Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registi di cui
all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle
organizzazioni.
Art. 12 Osservatorio nazionale per il volontariato.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale
per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo
delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle
federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei
servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla
diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del
volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli
enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate
3
;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di
banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di
attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di
formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre
iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti
l'attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del
volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e
gli operatori interessati4
.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato
a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1
5
.
Art. 13 Limiti di applicabilità.
1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di
volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento
alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di
protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui
alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Art. 14 Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la
dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione
della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i)
, dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di
lire per ciascuno degli anni 1991,1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento:
«Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato».
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo
8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge quadro
sulle organizzazioni di volontariato».
Art. 15 Fondi speciali presso le regioni.
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislative 20
novembre 1990, n.356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non
inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di
funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d)
del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di
fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli
enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di
volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne
l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni
di ristrutturazione di cui l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356
del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del
presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di
beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo
comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui al commi 1 e 2, saranno
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per
gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale6
.
Art. 16 Norme transitorie e finali.
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le
norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un
anno dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 17 Flessibilità nell'orario di lavoro.
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di
cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno
diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o
delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi,
compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«Gli accordi sindacali, disciplinano i criteri per consentire ai
lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro
opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato
riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari
forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni,
compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di
appartenenza».