Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale."
(Pubblicato in G. U. 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante delega al Governo per la disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 luglio 1997;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato
alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe
legislative recate dal citato articolo della legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa col
Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma
15, della citata legge n. 662 del 1996, recante proroga di venti giorni del
termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare
istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del
1996;
Acquisito il parere della summenzionata Commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Sezione I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul
reddito e di imposta sul valore aggiunto
Articolo 1.
Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne
l'oggetto esclusivo o principale di attività
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, allarticolo 87, il
comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è
determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se
esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o
registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per
realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,
l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base
all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.»
Articolo 2. Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo
svolgimento convenzionato di attività
1. Nellarticolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2,
è aggiuntivo, in fine, il seguente:
«2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti
non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o
di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per
lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo
8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito
dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in
conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.»
2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dal comma 1, fermo
restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti
da ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti
condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui
all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.
Articolo 3. Determinazione dei redditi e contabilità separata
1. Allarticolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali
hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre
attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde
al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la
rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del
loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.»
b) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di
contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la
contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste
per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli
stessi enti.»
Articolo 4. Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo larticolo 109
è inserito il seguente:
«Articolo 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali) - 1.
Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche,
dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di
lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto- legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n.
66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai
sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito
d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di
attività commerciali il coefficiente di redditività
corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed
aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli
articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi
ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento
all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza
della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le
attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in
anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha
effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è
esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La
revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi
ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la
dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano
l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
Articolo 5. Enti di tipo associativo
1. Allarticolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente lattività svolta dagli enti di tipo associativo, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le
attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli
iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la
medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o
statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei
rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie
pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.»
b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti
di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287,
le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso
pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande
effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività
istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici, sempre che le predette attività siano strettamente
complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e
siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis
non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni
politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute
dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese, sempre che sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano
effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle
pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i
contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata
prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di
applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate
verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di
diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si
applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle
seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti
nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto
singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile,
sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri
di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità
delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies
non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.»
2. Nellarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, relativo allesercizio di imprese ai fini dellimposta
sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati da enti di tipo
associativo, le parole «e sportive» sono sostituite dalle seguenti:
«sportive, dilettantistiche, di promozione sociale e dei formazione
extra-scolastica della persona»; nello stesso comma lultimo periodo
è soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni
curate da enti di tipo associativo, le parole «e sportive» sono
sostituite dalle seguenti: «sportive, dilettantistiche, di promozione
sociale e dei formazione extra-scolastica della persona»;
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui
finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno,
non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di
corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata,
presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed
esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente
complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e
sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo
periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a
condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto
singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile,
sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri
di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità
delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni
politiche, sindacali e di categoria.»
3. Entro il 18 dicembre 1998, le associazioni già costituite prima del
1° gennaio 1998 predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi
dell'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 , come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi
dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 , come modificato dal comma 2, lettera b)
[1]
.
[1]
Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422
(Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui
al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Articolo 6. Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo larticolo 111,
è inserito il seguente:
«Articolo 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale) - 1.
Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di
ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività
commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei
seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale,
al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al
valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività
istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto
alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le
sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività
commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui
vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo
di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente
nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere
effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha
effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti
ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.»
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante
disciplina dellimposta sul valore aggiunto, allarticolo 4, dopo
lultimo comma, è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di
cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.»
Articolo 7. Enti non commerciali non residenti
1. Allarticolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
riguardante gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, al
comma 2, le parole «senza tenerne contabilità separata si applicano
le disposizioni dei commi 2 e 3 dellarticolo 109» sono sostituite
dalle seguenti «si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3 bis
dellarticolo 109.»
Articolo 8. Scritture contabili degli enti non commerciali
1. Nellarticolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali,
dopo il primo comma, sono aggiunti, alla fine, i seguenti:
«Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e
finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di
fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un
apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22,
dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in
modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo
108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma
1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30
milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a
lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui
all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»
Articolo 9. Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non
commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998,
è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e
catastale, sull'incremento di valore degli immobili e relativa imposta
sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo
o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle
rimanenze e compreso il valore di avviamento, né costituisce
presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente
cessionario, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare
direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora
il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente,
questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta
eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le
modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi
attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n.
408 , e della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , recanti disposizioni tributarie
per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta
sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il
credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n.
408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991
; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo
105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono assoggettati ad
imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota,
rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.
2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente
decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2
dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , può,
entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal
patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta
locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per
cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui
all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 , nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio
personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per
bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà
dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente
dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e
l'utilizzazione nell'impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione
di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
Sezione II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale
Articolo 10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le
associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli
altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e
storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da
fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed
altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo
modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla
lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non
lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà
sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle
attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria,
dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono
rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli
altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare
benefìci a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate
anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie
dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli
altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano
nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano
comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le
attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza
sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e
valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge
1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della
tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare
interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, ovvero da esse affidate ad
università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono
direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito
regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e
dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte
dell'amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le
attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione,
sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei
diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera
a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché
le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in
quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse
è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di
ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano
prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non
superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di
gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di
controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne
facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini
entro il secondo grado, nonché alle società da questi
direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni
più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi,
nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8)
della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o
partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro
familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni
economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di
emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e dal decreto-legge
21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e
successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio
sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni
specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori
del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro
per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle
fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si
applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e
delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266 , iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonché i
consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.
Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di
volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di
cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991 , n. 49 del 1987 e n.
381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287 , le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente
all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi
enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente
decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente
le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente
delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma
1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società
commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla
legge 30 luglio 1990, n. 218 , i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni
di categoria.
Articolo 11. Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni
1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS.
Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , in materia di
istituzione del registro delle imprese, approvato con il D.P.R. 7 dicembre
1995, n. 581 , i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività
previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla
direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito
territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad
apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta
comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data,
già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima
direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che
comporti la perdita della qualifica di ONLUS (35/a).
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione
necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite
le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei
requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi
di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto
e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.
Articolo 12. Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo larticolo
111-bis, introdotto dallarticolo 6, comma 1, del presente decreto,
è inserito il seguente:
«Articolo 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
- 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad
eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di
attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali
nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente
connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.»
Articolo 13. Erogazioni liberali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) allarticolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni dellimposta per oneri sostenuti,
dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente: «i-bis) le
erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a
favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e
500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che
operano esclusivamente nei settori di cui allarticolo 1 della legge 15
aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di
malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un
aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che
il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dallarticolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo
ulteriori modalità idonee a consentire allAmministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite
con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in campo ai singoli
soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla
società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a),
g), h) e i)» sono sostituite con le seguenti: «Per gli oneri di cui
alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)»;
b) nellarticolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità
sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito dimpresa,
dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4
milioni o al 2 per cento del reddito dimpresa dichiarato, a favore delle
ONLUS;
c-septies) le spese relative allimpiego di lavoratori dipendenti, assunti
a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore
di ONLUS, nel limite del cinque per mille dellammontare complessivo delle
spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla
dichiarazione dei redditi.»;
c) nellarticolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni dimposta
per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati
alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dellarticolo 13- bis» sono
sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed
i-bis) del comma 1 dellarticolo 13- bis»;
d) nellarticolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni dimposta
per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le
parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1
dellarticolo 13- bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri
indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis del comma 1 dellarticolo
13- bis»;
e) nellarticolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni dimposta
per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole:
«oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1
dellarticolo 13- bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri
indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis del comma 1 dellarticolo
13- bis».
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al
cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in
alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti
gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità
estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che
presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone
l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la
vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione,
qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al
costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non
superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano
destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi
dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti
beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole
cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria,
in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti
il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle
finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefìci
fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto;
entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei
registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito
prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità
dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni
facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo
della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione
delle richiamate disposizioni.
5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a
favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.
49 , prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione che per le medesime
erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di
cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali
previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione che per le medesime
erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni
previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali
previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime
erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni
d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.
Articolo 14. Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante
la disciplina dellimposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nellarticolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla
individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione
pubblicitaria che non sono considerate prestazione di servizi, dopo le parole:
«solidarietà sociale,» sono inserite le seguenti:
«nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS),»;
b) allarticolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti
dallimposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole «studio o ricerca scientifica» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «e alle ONLUS»;
2) nel numero 15), dopo le parole: «effettuate da imprese
autorizzate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e da ONLUS»;
3) nel numero 19), dopo le parole: «società di mutuo soccorso con
personalità giuridica» sono inserite le seguenti: «e da
ONLUS»;
4) nel numero 20), dopo le parole: «rese da istituti o scuole riconosciute
da pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e da
ONLUS»;
5) nel numero 27-ter), dopo le parole: «o da enti aventi finalità
di assistenza sociale» sono inserite le seguenti: «e da ONLUS»;
c) nellarticolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non
commerciali, nel secondo comma, le parole: «di cui allarticolo
20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e
20-bis».
Articolo 15. Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le ONLUS, limitatamente
alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono
soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o
scontrino fiscale.
Articolo 16. Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la
ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 , corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate
a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239 , recante modificazioni al regime
fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati.
Articolo 17. Esenzioni dall'imposta di bollo
1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti
dallimposta di bollo in modo assoluto, dopo larticolo 27, è
aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie
anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e
attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS).».
Articolo 18. Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante
disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo larticolo 13,
è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti
dalle tasse sulle concessioni governative.».
Articolo 19. Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
1. Nellarticolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti limposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti
allimposta, dopo le parole: «altre finalità di pubblica
utilità» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché
quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS)».
Articolo 20. Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e
dalla relativa imposta sostitutiva
1. Nellarticolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dellimposta
sullincremento di valore degli immobili, relativo allesenzione
dallimposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo
gratuito, dopo le parole: «pubblica utilità», sono inserite le
seguenti: «, nonché da organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS)».
2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli
immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non
è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Articolo 21. Esenzioni in materia di tributi locali
1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione
dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
Articolo 22. Agevolazioni in materia di imposta di registro
1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti limposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nellarticolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a
titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi
o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo
periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Se il trasferimento
avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire
250.000.»; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è aggiunta,
in fine, la seguente: «II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari
nellatto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento
della propria attività e che realizzi leffettivo utilizzo diretto
entro 2 anni dallacquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata
effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività
è dovuta limposta nella misura ordinaria nonché una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.»;
b) dopo larticolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: «Art.
11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.».
Articolo 23. Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
1. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività
spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , svolte occasionalmente dalle ONLUS
nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'articolo 5,
comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma
1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione,
all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro
delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti
affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa
considerarsi occasionale.
Articolo 24. Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di
beneficenza
1. Nellarticolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938,
n. 1933, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973,
recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le
parole: «enti morali,» sono inserite le seguenti:
«organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),»;
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le
parole: «enti morali,» è inserita la seguente:
«ONLUS,»;
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di
beneficenza, dopo le parole: «enti morali,» è inserita la
seguente: «ONLUS,».
Articolo 25. Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
larticolo 20, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale). - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza
di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione allattività complessivamente svolta, redigere
scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con
compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo
di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere
antro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio annuale, la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le
attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di
conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non
inferiore a quello indicato dallarticolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture
contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18;
nellipotesi di cui allammontare annuale dei ricavi non sia
superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione
di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti
contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166
dellarticolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora
la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari,
tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217
del codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nellesercizio delle
attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno
proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente
secondo le modalità previste dallarticolo 1, comma 3, della legge
16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per lanno successivo, in luogo
delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto
delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui
allarticolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dellarticolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi delle legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono
tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui allarticolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi lammontare di due
miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste
dallarticolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il
bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o
più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.».
2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si
applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo
10, comma 1, lettera a).
Articolo 26. Norma di rinvio
1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti
non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del
presente decreto.
Articolo 27. Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di
utilità sociale
1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico delle parole «organizzazione non lucrativa di
utilità sociale», ovvero di altre parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti
diversi dalle ONLUS.
Articolo 28. Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli
amministratori
1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS,
che si avvalgono dei benefìci di cui al presente decreto in assenza dei
requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di
cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa
da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni
previste all'articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito con la
sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54,
primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 , dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova
il domicilio fiscale della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle
organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefìci previsti dal
presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti
risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il
soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli
interessi maturati.
Articolo 29. Titoli di solidarietà
1. Per l'emissione di titoli da denominarsi «di solidarietà»
è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa
la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento
determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata,
siano destinati a finanziamento delle ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati
all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli
massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione
necessaria per l'attuazione del presente articolo.
Articolo 30. Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio
1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.