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Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. Sede dell'Agenzia
1. L'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, istituito, ai sensi dell'articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2001, n. 329
Regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000
con il quale e' stato istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della
predetta legge n. 662 del 1996,
l'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale denominato Agenzia per le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale;
Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 192-bis, della citata legge n. 662
del 1996, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza
sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti
ed i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento del
predetto organismo di controllo;
Visto l'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome espresso nella seduta nel 10 febbraio 2001;
Udito il parere n. 205/2000 del Consiglio di Stato reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Ritenuto di non poter accogliere completamente le osservazioni formulate dal
Consiglio di Stato nel predetto parere n. 205/2000 per le seguenti
considerazioni: quanto all'esercizio potere sanzionatorio, attesa la non
tassatività della indicazione contenuta nel comma 191 dell'articolo 3
della legge n. 662 del 1996, appare preferibile limitare l'intervento
dell'Agenzia nella fase dell'accertamento, mantenendo in un unico soggetto la
potestà di irrogare le sanzioni previste dall'articolo 28 del decreto
legislativo n. 460 del 1997; quanto alla riduzione dei componenti e alla
previsione di un più rigido regime di incompatibilità, l'Agenzia,
nel vigente quadro normativo, non può essere totalmente assimilata alle
Autorità indipendenti e, d'altra parte, dette previsioni
comporterebbero uno status del componente dell'Agenzia non pienamente aderente
al disegno legislativo ed alle risorse finanziarie previste per l'Agenzia
stessa; quanto alla fissazione nel regolamento dei compensi dei componenti,
appare preferibile, anche in considerazione di possibili variazioni nel tempo,
fissare a livello normativo le modalità e le garanzie procedimentali di
tale fissazione e rimettere questa determinazione ad un decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze e del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in analogia
a quanto già disposto in precedenti provvedimenti; Sulla proposta de
l Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro per la solidarietà sociale;1
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, denominato
Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e di
seguito designata "Agenzia", ha sede in Milano.
2
Art. 2. Vigilanza
1. L'Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e per sua delega del Ministro per la solidarietà sociale, e
del Ministro delle finanze.
2. Entro il 1 (primo) marzo di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del
Consiglio dei Ministri una relazione sull'attività' svolta l'anno
precedente. Tale relazione e' presentata al Parlamento entro il 30 marzo.
Art. 3. Attribuzioni
1. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 3, commi 191 e 192
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'Agenzia:
a)
nell'ambito della normativa vigente, esercita i poteri di indirizzo,
promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della
disciplina legislativa e regolamentare per quanto concerne le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non
commerciali, di seguito denominati "organizzazioni, terzo settore e
enti";
b)
formula osservazioni e proposte in ordine alla normativa delle organizzazioni,
del terzo settore e degli enti;
c)
promuove iniziative di studio e ricerca delle organizzazioni, del terzo settore
e degli enti in Italia e all'estero;
d)
promuove campagne per lo sviluppo e la conoscenza delle organizzazioni, del
terzo settore e degli enti in Italia, al fine di promuoverne e diffonderne la
conoscenza e di valorizzarne il suo ruolo di promozione civile e sociale;
e)
promuove azioni di qualificazione degli standard in materia di formazione e di
aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni,
del terzo settore e degli enti;
f)
cura la raccolta, l'aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle
organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia;
g)
promuove scambi di conoscenza e forme di collaborazione fra realtà
italiane delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti con analoghe
realtà all'estero;
h
)
segnala alle autorità competenti i casi nei quali norme di legge o di
regolamento determinano distorsioni nell'attività' delle organizzazioni,
del terzo settore e degli enti, formulando proposte
di indirizzo ed interpretazione;
i)
vigila sull'attività' di raccolta di fondi e di sollecitazione della
fede pubblica, anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione svolta
dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo scopo di assicurare
la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di
finanziamento;
j)
elabora proposte sull'organizzazione dell'anagrafe unica delle ONLUS di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, tenendo conto
dei criteri di iscrizione ai registri degli
organismi di volontariato e delle cooperative sociali previsti dalla legge 8
novembre 1991, n. 381, e dei criteri che presiedono al riconoscimento delle
organizzazioni non governative di cui alla legge
26 febbraio 1987, n. 49;
k
)
nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante
sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi, rispettivamente, degli articoli
10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
111, comma 4-quinquies, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e 4, settimo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, fatte salve le normative relative a specifiche
organizzazioni ed enti. Detto parere deve essere
comunicato, contestualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
Ministeri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la
solidarietà sociale;
l)
collabora nella uniforme applicazione delle norme tributarie, formulando al
Ministero delle finanze proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti
il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore e enti;
m) promuove iniziative di collaborazione, di integrazione e di confronto fra la
pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli enti locali, e le
realtà delle organizzazioni e
degli enti.3
Art. 4.Relazioni con le pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre al parere
dell'Agenzia gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti le
organizzazioni, il terzo settore e gli enti.
2. Le amministrazioni statali sono tenute a richiedere preventivamente il
parere dell'Agenzia in relazione a:
a)
iniziative legislative e di rilevanza generale riguardanti la promozione,
l'organizzazione e l'attività' delle organizzazioni, del terzo settore e
degli enti;
b)
individuazione delle categorie delle organizzazioni, del terzo settore e degli
enti cui destinare contributi pubblici;
c)
organizzazione dell'anagrafe unica delle ONLUS, di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
d)
tenuta dei registri e degli albi delle cooperative sociali previsti dalla legge
8 novembre 1991, n. 381;
e
)
riconoscimento delle organizzazioni non governative ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49;
f)
decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460.
3. Decorsi trenta giorni dalla richiesta dei pareri di cui al comma 2, le
amministrazioni interessate procedono autonomamente. Ove sia necessaria una
istruttoria più approfondita l'Agenzia può concordare un termine
maggiore.4
Art. 5. Poteri dell'Agenzia
1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia:
a)
corrisponde con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto
pubblico, instaurando con essi forme di collaborazione utili ai fini
dell'indirizzo, della promozione, della conoscenza e del controllo delle
organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia;
b)
promuove indagini conoscitive di natura generale nei settori operativi delle
organizzazioni, del terzo settore e degli enti;
c)
consulta, in via periodica, le associazioni rappresentative degli interessi di
settore delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti riconosciute come
parti sociali dal Governo;
d)
puo' assumere le seguenti iniziative utili ai fini dell'istruttoria della
propria attività consultiva, di indirizzo e controllo:
1)
invitare i rappresentanti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti
a comparire per fornire dati e notizie;
2)
inviare ai rappresentanti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti
questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a
restituirli compilati e firmati;
3)
richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, a società
ed imprenditori commerciali (ai soggetti titolari di partita IVA) la
comunicazione di dati e notizie ovvero la trasmissione di atti e documenti
relativi a organizzazioni, terzo settore ed enti indicati singolarmente o per
categorie;
4)
richiedere copia o estratti di atti e documenti riguardanti organizzazioni,
terzo settore ed enti depositati presso i notai, gli uffici del territorio e
gli altri pubblici ufficiali; le copie e gli estratti degli atti e documenti,
formati e conservati dalle pubbliche amministrazioni devono essere rilasciati
gratuitamente;
e)
richiede ai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria di eseguire
specifici controlli al fine di verificare i presupposti soggettivi ed oggettivi
delle agevolazioni tributarie usufruite o
invocate da singoli enti e associazioni, anche sulla base degli elementi
comunque in suo possesso;
f
)
comunica agli organi competenti, per l'adozione di provvedimenti
conseguenziali, le violazioni e anomalie riscontrate in occasione dello
svolgimento della propria attività di controllo; trasmette all'ufficio
delle entrate competente il processo verbale delle violazioni constatate, anche
ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
g)
inoltra specifiche richieste di dati, notizie e documenti alle organizzazioni,
al terzo settore ed agli enti ovvero alle pubbliche amministrazioni, agli enti
pubblici, a società ed imprenditori commerciali (ai soggetti titolari di
partita IVA) per assicurare la tutela da abusi nell'attività di
raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego
dei mezzi di
comunicazione.5
Art. 6. Composizione dell'Agenzia
1. L'Agenzia e' un organo collegiale costituito dal presidente e da dieci
componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
cui tre nominati su proposta, rispettivamente del Ministro delle finanze, del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per la
solidarietà sociale e uno nominato su proposta della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. Il presidente e' scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbiano
ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo. I dieci
componenti sono scelti tra persone alle quali siano
riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline
economico-finanziarie o nel settore di attività degli enti ed
organizzazioni controllati. A pena di decadenza essi non
possono avere interessi diretti o stabilmente collegati negli enti e
organizzazioni soggetti al controllo dell'Agenzia.
3. Tutti i componenti durano in carica cinque anni e non possono essere
confermati.
Art. 7. Norme di funzionamento
1. L'Agenzia e' convocata dal presidente, quando lo ritiene opportuno ovvero su
richiesta di almeno quattro componenti. Il presidente ne stabilisce l'ordine
del giorno, designa i relatori e dirige i lavori. Ogni componente può
richiedere al presidente la convocazione dell'Agenzia indicandone le ragioni.
Almeno quattro componenti possono chiedere l'inserimento di punti specifici
all'ordine del giorno. Il presidente, previa verifica di conformità, li
inserisce nella prima seduta utile.
2. Per la validità delle deliberazioni dell'Agenzia e' necessaria la
presenza del presidente e di un numero di componenti non inferiore a quattro.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di
parità di voti prevale il voto del presidente.
3. La pubblicità degli atti dell'Agenzia e' assicurata attraverso un
apposito bollettino ed anche con modalità telematiche.
4. L'Agenzia adotta, a maggioranza assoluta dei membri di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera a), il regolamento interno recante le norme di organizzazione
e funzionamento.
Art. 8. Indennità di funzione per il presidente e per i componenti
dell'Agenzia
1. Al presidente e a ciascuno degli altri componenti dell'Agenzia compete una
indennità di funzione il cui importo e' determinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Art. 9. Ufficio di segreteria
1. L'Agenzia, in sede di prima applicazione, si avvale di un numero non
superiore a quindici unità di personale messe a disposizione dal comune
di Milano, nonché di un contingente non superiore a venti unità
di personale di cui un numero non superiore a dieci provenienti dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle finanze, dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e un
numero non superiore a dieci provenienti da altre amministrazioni pubbliche e
dagli enti locali, collocati in posizione di comando, fuori ruolo o altra
equipollente secondo i rispettivi ordinamenti, nelle forme previste dalla
normativa vigente. Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di
appartenenza ed i relativi oneri rimangono a carico di tali
amministrazioni o enti. Agli oneri accessori provvede l'Agenzia con i propri
fondi.
Art. 10. Disposizioni finanziarie
1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) stanziamenti a carico dello Stato stabiliti con legge;
b) somme derivanti da contributi da parte di enti pubblici;
c) somme derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati;
d) somme derivanti da altre, eventuali entrate.
2. L'Agenzia, con delibera da approvare con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro della
solidarietà sociale, e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, stabilisce le norme concernenti i bilanci, i rendiconti e la gestione
delle spese, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 21 marzo 2001
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Turco, Ministro per la solidarietà sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino