DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 2001, n. 471
Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle
associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di
promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre
2000 n. 383.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2002, n. 21.
Art. 1. Oggetto.
Art. 2. Requisiti e procedure di iscrizione.
Art. 3. Comunicazione delle modifiche.
Art. 4. Revisione periodica.
Art. 5. Iscrizione automatica.
Art. 6. Cancellazione.
Art. 7. Ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale.
Art. 1. Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione e di
cancellazione delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
nell'apposito registro nazionale, istituito a norma dell'articolo 7, comma 1,
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominata legge, nonché
la periodica revisione del medesimo registro.
2. L'iscrizione nel registro e' condizione necessaria per stipulare le
convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge.
Art. 2. Requisiti e procedure di iscrizione.
1. Le associazioni costituite e operanti da almeno un anno, che svolgano
attività di utilità sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge
e il cui atto costitutivo e statuto corrispondano ai requisiti indicati
nell'articolo 3 della legge, possono chiedere l'iscrizione al Registro
nazionale delle associazioni di promozione sociale, presentando domanda al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Dipartimento delle
politiche sociali e previdenziali Direzione generale per il
volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili
corredata da:
a) atto costitutivo, con l'indicazione della sede legale, e statuto
dell'associazione, corredato, se necessario, da un documento a carattere
transitorio di integrazione del medesimo con le previsioni statutarie di cui
all'articolo 3 della legge. Tale documento deve essere deliberato
dall'organismo nazionale competente che recepisca come vincolanti dette
previsioni, impegnando l'associazione a procedere alla modifica dello statuto
tempestivamente e comunque non oltre un anno dalla data di presentazione della
domanda di iscrizione;
b) indicazione dell'ambito di diffusione territoriale dell'associazione
comprovante la presenza in almeno cinque regioni e in almeno venti province del
territorio nazionale;
c) nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che
ricoprano cariche di rappresentanza istituzionale;
d) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale
dell'associazione contenente dati relativi a:
modello organizzativo e livelli di responsabilità degli organismi
nazionali e di quelli delle eventuali articolazioni periferiche;
numero totale degli iscritti, criteri e mezzi di informazione e/o di
comunicazione al fine di consentire la loro piena partecipazione;
indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative
più significative realizzate e dei principali programmi di intervento
posti in essere.
2. La domanda e' inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali Direzione
generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche
giovanili esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento.
3. In merito all'iscrizione al Registro nazionale provvede il dirigente
preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale
e le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della domanda. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale
accettante. Ove la domanda non venga rigettata entro tale termine,
l'iscrizione deve intendersi perfezionata.
Art. 3. Comunicazione delle modifiche.
1. Le associazioni iscritte al Registro nazionale comunicano, con le stesse
modalità prescritte dall'articolo 2 del regolamento, le modificazioni
dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le
deliberazioni di scioglimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali Direzione
generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche
giovanili, affinché quest'ultimo possa procedere alle eventuali
necessarie modificazioni del Registro. Tale comunicazione deve avvenire, a pena
di esclusione dal Registro nazionale, tempestivamente e comunque entro novanta
giorni dall'evento.
Art. 4. Revisione periodica.
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali Dipartimento delle
politiche sociali e previdenziali provvede d'ufficio, con cadenza
biennale, alla revisione periodica delle associazioni iscritte al registro, ai
fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge per
l'iscrizione al registro.
Art. 5. Iscrizione automatica.
1. Il diritto di automatica iscrizione delle articolazioni territoriali e dei
circoli affiliati alle associazioni nazionali, di cui all'articolo 7, comma 3,
della legge, si attua attraverso certificazione del Presidente nazionale
attestante l'appartenenza dei suddetti soggetti all'associazione nazionale
medesima e la conformità dei loro statuti ai requisiti di legge; alla
certificazione è allegato l'elenco dei soggetti affiliati con
l'indicazione dei loro legali rappresentanti.
Art. 6. Cancellazione.
Sono cancellate con provvedimento del dirigente preposto alla Direzione
generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche
giovanili le associazioni iscritte al Registro nazionale che:
a) ne facciano espressa richiesta con le stesse modalità prescritte
dall'articolo 2 del regolamento;
b) perdano i requisiti per l'iscrizione;
c) non comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 3 del
regolamento.
Art. 7. Ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale.
1. Nel caso di associazioni a carattere nazionale, avverso i provvedimenti di
rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è
ammesso ricorso in via amministrativa, entro il termine di trenta giorni dalla
comunicazione degli stessi, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio
nazionale di cui all'articolo 11 della legge.
2. Per il ricorso giurisdizionale si applica la procedura prevista
dall'articolo 10, comma 2, della legge.