L'Agenzia per il terzo settore opera in base ad una precisa normativa (DPCM
n. 329 del 21 marzo 2001) che ne stabilisce i poteri e le competenze.
L'Agenzia si esprime su questioni di rilevanza generale
con atti e pareri di indirizzo sull'applicazione della disciplina vigente e di conformità alla
stessa, sulla base dei quali, ovviamente, sono poi regolati i casi specifici.
In particolare, l'art. 3 del suddetto
DPCM 329/2001 stabilisce le attribuzioni che il legislatore
ha conferito all'Agenzia, tra le quali, non rientra la consulenza specifica a soggetti privati
(singoli od associati). Pertanto, l'Agenzia si esprime su quesiti, formulati da privati, di rilevanza
generale e di carattere interpretativo in chiave normativa; mentre, per quanto concerne i quesiti di
carattere tecnico-pratico, non rientrando tale funzione tra le attribuzioni dell'Agenzia per le
Onlus, si consiglia di rivolgersi a professionisti di propria fiducia.
Le richieste di parere all'Agenzia per il terzo settore, nelle materie di competenza come qui sopra
ricordato, devono essere formalizzate con lettera firmata, che dovrà essere recapitata agli Uffici
dell'Agenzia:
- a mezzo fax al n. 02 \ 85868788
- oppure per posta all' indirizzo: Agenzia per il terzo settore , Via Rovello n° 6, 20121 Milano
Si ricorda che i pareri rilasciati da questa Agenzia ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f)
del DPCM n. 329/01 in merito alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste
dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, essendo di natura consultiva, devono essere
richiesti (ai sensi dell' art. 25, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241) alle Direzioni Regionali
competenti ad emettere il provvedimento di cancellazione, in quanto solo le stesse risultano titolari
del procedimento (vedi art. 4 e successivi della legge 7 agosto 1990 n. 241).