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Pareri

L'Agenzia per le Onlus opera in base ad una precisa normativa (DPCM n. 329 del 21 marzo 2001) che ne stabilisce i poteri e le competenze. L'Agenzia si esprime su questioni di rilevanza generale con atti e pareri di indirizzo sull’applicazione della disciplina vigente e di conformità alla stessa, sulla base dei quali, ovviamente, sono poi regolati i casi specifici.
In particolare, l'art. 3 del suddetto DPCM 329/2001 stabilisce le attribuzioni che il legislatore ha conferito all’Agenzia, tra le quali, non rientra la consulenza specifica a soggetti privati (singoli od associati). Pertanto, l'Agenzia si esprime su quesiti, formulati da privati, di rilevanza generale e di carattere interpretativo in chiave normativa; mentre, per quanto concerne i quesiti di carattere tecnico-pratico, non rientrando tale funzione tra le attribuzioni dell’Agenzia per le Onlus, si consiglia di rivolgersi a professionisti di propria fiducia.
Le richieste di parere all'Agenzia per le ONLUS, nelle materie di competenza come qui sopra ricordato, devono essere formalizzate con lettera firmata, che dovrà essere recapitata agli Uffici dell’Agenzia:
  • a mezzo fax al art. 02 – 85868788
  • oppure per posta all’indirizzo: Agenzia per le ONLUS – Via Rovello, 6 – 20121 Milano

Si ricorda che i pareri rilasciati da questa Agenzia ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del DPCM n. 329/01 in merito alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, essendo di natura consultiva, devono essere richiesti (ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241) alle Direzioni Regionali competenti ad emettere il provvedimento di cancellazione, in quanto solo le stesse risultano titolari del procedimento (vedi art. 4 e successivi della legge 7 agosto 1990 n. 241).




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