NUOVE REGOLE PER L’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS
Il Decreto Ministeriale 266 del 18 luglio 2003 ( Regolamento concernente le modalità di
esercizio del controllo relative alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della
denominazione di ONLUS, in attuazione dell’
art. 11,
comma 3,
D.Lgs. 460/97 ) definisce
nuove regole per l’iscrizione alla Anagrafe Unica delle Onlus di seguito indicate.
ONERI A CARICO DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS
Le organizzazioni che richiedono per la prima volta l’iscrizione all’ Anagrafe delle Onlus
devono darne comunicazione alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, nel cui ambito
territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente, mediante il
MODELLO DI COMUNICAZIONE
approvato con
D.M. 19/1/98.
Ad esso deve essere allegata una
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa e sottoscritta
dal legale rappresentante dell’ente, secondo il modello approvato con Provvedimento 29 dicembre
2003 del Direttore dell’ Agenzia delle Entrate.
Entrambi i modelli sono scaricabili dal sito:
www.agenziaentrate.it
IN ALTERNATIVA ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA può essere inviata
copia dell’ATTO COSTITUTIVO o dello STATUTO.
La suddetta documentazione dovrà essere recapitata alla Direzione Regionale delle Entrate
competente con le seguenti modalità:
- spedita in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento
- oppure consegnata in duplice esemplare.
REGIME TRANSITORIO
Per le organizzazioni che godono del regime agevolato per effetto della comunicazione effettuata
prima dell’emanazione del
D.M. 18 luglio 2003, n. 266, secondo il modello approvato
con il
D.M. 19.1.1998
Ai sensi dell’art. 6 (disposizioni transitorie) del
D.M.
18 luglio 2003, n. 266 le organizzazioni
che già si erano iscritte all’Anagrafe inviando il modello di comunicazione di cui al
D.M. 19/1/98,
devono integrare tale comunicazione inviando alla Direzione Regionale delle Entrate competente:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa e sottoscritta dal legale rappresentante
dell’ente, secondo il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate 29/12/03.
Il modello è scaricabile dal sito:
www.agenziaentrate.it
IN ALTERNATIVA ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA può essere inviata copia
dell’
ATTO COSTITUTIVO o dello
STATUTO.
La documentazione integrativa dovrà essere recapitata alla Direzione Regionale delle Entrate
competente con le seguenti modalità:
- spedita in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento
- oppure consegnata in duplice esemplare.
Il
termine entro cui inviare la documentazione integrativa è di 30 giorni
dall’entrata in vigore del decreto 266/2003, quindi entro il 3 novembre 2003.
Nel caso in cui gli enti iscritti non abbiano provveduto entro il termine suddetto, le Direzioni
Regionali sono tenute a richiedere tale adempimento con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. In caso di inottemperanza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la
Direzione regionale competente notifica all’interessato un provvedimento motivato di
cancellazione dall’Anagrafe, adottato previo parere dell’Agenzia per il terzo settore.