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Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale."
(Pubblicato in G. U. 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante delega al Governo per la disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 luglio 1997;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato
alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe
legislative recate dal citato articolo della legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa col
Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma
15, della citata legge n. 662 del 1996, recante proroga di venti giorni del
termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare
istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del
1996;
Acquisito il parere della summenzionata Commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Sezione I
Articolo 1.
Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne
l'oggetto esclusivo o principale di attività
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, allarticolo 87, il
comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è
determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se
esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o
registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per
realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,
l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base
all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.»
Articolo 2. Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo
svolgimento convenzionato di attività
1. Nellarticolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2,
è aggiuntivo, in fine, il seguente:
«2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti
non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o
di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per
lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo
8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito
dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in
conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.»
2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dal comma 1, fermo
restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti
da ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti
condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui
all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.
Articolo 3. Determinazione dei redditi e contabilità separata
1. Allarticolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali
hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre
attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde
al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la
rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del
loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.»
b) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di
contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la
contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste
per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli
stessi enti.»
Articolo 4. Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo larticolo 109
è inserito il seguente:
«Articolo 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali) - 1.
Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche,
dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di
lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto- legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n.
66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai
sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito
d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di
attività commerciali il coefficiente di redditività
corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed
aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli
articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
b) altre attività:
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi
ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento
all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza
della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le
attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in
anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha
effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è
esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La
revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi
ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la
dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano
l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
Articolo 5. Enti di tipo associativo
1. Allarticolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente lattività svolta dagli enti di tipo associativo, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le
attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli
iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la
medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o
statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei
rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie
pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.»
b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti
di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287,
le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso
pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande
effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività
istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici, sempre che le predette attività siano strettamente
complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e
siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis
non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni
politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute
dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese, sempre che sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano
effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle
pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i
contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata
prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di
applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate
verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di
diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si
applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle
seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti
nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto
singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile,
sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri
di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità
delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies
non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.»
2. Nellarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, relativo allesercizio di imprese ai fini dellimposta
sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati da enti di tipo
associativo, le parole «e sportive» sono sostituite dalle seguenti:
«sportive, dilettantistiche, di promozione sociale e dei formazione
extra-scolastica della persona»; nello stesso comma lultimo periodo
è soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni
curate da enti di tipo associativo, le parole «e sportive» sono
sostituite dalle seguenti: «sportive, dilettantistiche, di promozione
sociale e dei formazione extra-scolastica della persona»;
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui
finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno,
non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di
corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata,
presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed
esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente
complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e
sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo
periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a
condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni
politiche, sindacali e di categoria.»
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il
proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4- quinquies, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dal comma 1, lettera b),
ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui
al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Articolo 6. Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo larticolo 111,
è inserito il seguente:
«Articolo 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale) - 1.
Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di
ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività
commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei
seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale,
al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui
vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo
di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente
nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere
effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha
effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti
ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.»
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante
disciplina dellimposta sul valore aggiunto, allarticolo 4, dopo
lultimo comma, è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di
cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.»
Articolo 7. Enti non commerciali non residenti
1. Allarticolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
riguardante gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, al
comma 2, le parole «senza tenerne contabilità separata si applicano
le disposizioni dei commi 2 e 3 dellarticolo 109» sono sostituite
dalle seguenti «si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3 bis
dellarticolo 109.»
Articolo 8. Scritture contabili degli enti non commerciali
1. Nellarticolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali,
dopo il primo comma, sono aggiunti, alla fine, i seguenti:
«Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e
finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di
fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un
apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22,
dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in
modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo
108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma
1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30
milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a
lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui
all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»
Articolo 9. Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non
commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998,
è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e
catastale, sull'incremento di valore degli immobili e relativa imposta
sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo
o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle
rimanenze e compreso il valore di avviamento, né costituisce
presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente
cessionario, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare
direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora
il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente,
questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta
eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le
modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi
attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n.
408 , e della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , recanti disposizioni tributarie
per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta
sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il
credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n.
408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991
; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo
105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono assoggettati ad
imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota,
rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.
2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente
decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2
dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , può,
entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal
patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta
locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per
cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui
all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 , nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio
personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per
bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà
dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente
dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e
l'utilizzazione nell'impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione
di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
Sezione II
Articolo 10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le
associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli
altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla
lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non
lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà
sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle
attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria,
dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono
rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli
altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare
benefìci a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari;
3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate
anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie
dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli
altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano
nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano
comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le
attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza
sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e
valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge
1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della
tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare
interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, ovvero da esse affidate ad
università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono
direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito
regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e
dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte
dell'amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le
attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione,
sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei
diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera
a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché
le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in
quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse
è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di
ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano
prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non
superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di
gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di
controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne
facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini
entro il secondo grado, nonché alle società da questi
direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni
più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi,
nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8)
della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o
partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro
familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni
economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di
emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e dal decreto-legge
21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e
successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio
sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni
specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori
del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro
per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle
fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si
applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e
delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266 , iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 . Sono fatte
salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381
, nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta
legge n. 381 del 1991
che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative
sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli
organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle
cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991,
n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287 , le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente
all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi
enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente
decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente
le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente
delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma
1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società
commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla
legge 30 luglio 1990, n. 218 , i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni
di categoria.
Articolo 11. Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni
1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS.
Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , in materia di
istituzione del registro delle imprese, approvato con il D.P.R. 7 dicembre
1995, n. 581 , i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività
previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla
direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito
territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad
apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta
comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data,
già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima
direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che
comporti la perdita della qualifica di ONLUS (35/a).
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione
necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite
le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei
requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi
di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto
e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.
Articolo 12. Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo larticolo
111-bis, introdotto dallarticolo 6, comma 1, del presente decreto,
è inserito il seguente: |